OIC 30: Pubblicata la nuova versione del Principio contabile sui bilanci intermedi

L’11 giugno 2025 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato la nuova versione del Principio contabile OIC 30, che sostituisce quella in vigore dal 2006. Il documento aggiorna in modo significativo le regole per la redazione dei bilanci intermedi, fornendo indicazioni puntuali su come rilevare, classificare, valutare e presentare le informazioni nei bilanci infrannuali, strumenti fondamentali sia per adempiere agli obblighi normativi sia per supportare la gestione aziendale.

I bilanci intermedi – generalmente redatti su base trimestrale, semestrale o a nove mesi – offrono agli stakeholder un quadro più tempestivo dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società rispetto al bilancio annuale. La revisione del principio ha l’obiettivo di rafforzare la trasparenza, la comparabilità tra imprese e la coerenza con gli standard internazionali e con l’evoluzione della normativa nazionale.

Tra le principali innovazioni introdotte, il nuovo OIC 30 prevede che, accanto allo Stato patrimoniale, al Conto economico e alla Nota integrativa, venga incluso anche il Rendiconto finanziario, obbligatorio per le imprese di maggiori dimensioni. Per le microimprese e per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, restano previste alcune semplificazioni, come la possibilità di omettere la Nota integrativa quando le informazioni essenziali sono fornite in calce allo Stato patrimoniale.

Le regole di redazione dei bilanci intermedi ricalcano quelle dei bilanci annuali, trattando il periodo infrannuale come un vero e proprio esercizio autonomo. In questo senso, ogni ricavo e costo deve essere imputato secondo il principio della competenza economica, riferita esclusivamente al periodo di riferimento, senza anticipazioni o rinvii non consentiti in sede di bilancio annuale.

Il Principio dedica inoltre ampio spazio alle linee guida operative sui principali elementi del bilancio. Gli ammortamenti devono essere calcolati in modo proporzionale alla durata del periodo, considerando solo i cespiti effettivamente disponibili e pronti all’uso. I costi di manutenzione e sviluppo sono rilevati al momento del loro sostenimento, mentre quelli di sviluppo possono essere capitalizzati soltanto se rispettano i requisiti dell’OIC 24. I fondi per rischi e oneri devono essere iscritti solo se esistono i presupposti alla data di chiusura del periodo, e gli incentivi o premi di risultato vanno contabilizzati quando siano ragionevolmente certi, stimando la quota di maturazione sulla base di dati storici e previsioni attendibili. Le rimanenze e gli sconti quantità devono essere valutati in modo coerente con il bilancio annuale, evitando di anticipare effetti economici futuri. Le svalutazioni delle immobilizzazioni, invece, sono ammesse solo in presenza di indicatori di perdita di valore e non possono essere ripristinate nei periodi successivi, in un’ottica di prudenza contabile, con particolare attenzione all’avviamento e agli oneri pluriennali.

Per quanto riguarda la determinazione delle imposte, il nuovo OIC 30 stabilisce che quelle sul reddito del periodo intermedio vadano calcolate applicando l’aliquota fiscale annua effettiva stimata sul risultato ante imposte, garantendo così coerenza con il bilancio d’esercizio. Le differenze permanenti e temporanee devono essere imputate pro quota al Conto economico, tenendo conto anche delle eventuali perdite pregresse e delle variazioni di aliquota, in modo da rappresentare in maniera realistica il carico fiscale del periodo.

Il principio distingue inoltre tra bilanci ordinari, abbreviati e riferiti a microimprese, richiedendo sempre di esplicitare la conformità ai principi contabili nazionali. Restano invece escluse dall’ambito di applicazione del nuovo OIC 30 le situazioni straordinarie della vita societaria, come aumenti o riduzioni di capitale e operazioni di acquisto di azioni proprie, che continuano a essere disciplinate da norme specifiche.

Nel complesso, il nuovo OIC 30 rappresenta un passo avanti nella modernizzazione e sistematizzazione delle regole sui bilanci intermedi, offrendo alle imprese di ogni dimensione un quadro chiaro, coerente e operativo, capace di favorire la trasparenza e la comparabilità delle informazioni finanziarie verso gli stakeholder.

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I bilanci intermedi – generalmente redatti su base trimestrale, semestrale o a nove mesi – offrono agli stakeholder un quadro più tempestivo dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società rispetto al bilancio annuale. La revisione del principio ha l’obiettivo di rafforzare la trasparenza, la comparabilità tra imprese e la coerenza con gli standard internazionali e con l’evoluzione della normativa nazionale.

Tra le principali innovazioni introdotte, il nuovo OIC 30 prevede che, accanto allo Stato patrimoniale, al Conto economico e alla Nota integrativa, venga incluso anche il Rendiconto finanziario, obbligatorio per le imprese di maggiori dimensioni. Per le microimprese e per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, restano previste alcune semplificazioni, come la possibilità di omettere la Nota integrativa quando le informazioni essenziali sono fornite in calce allo Stato patrimoniale.

Le regole di redazione dei bilanci intermedi ricalcano quelle dei bilanci annuali, trattando il periodo infrannuale come un vero e proprio esercizio autonomo. In questo senso, ogni ricavo e costo deve essere imputato secondo il principio della competenza economica, riferita esclusivamente al periodo di riferimento, senza anticipazioni o rinvii non consentiti in sede di bilancio annuale.

Il Principio dedica inoltre ampio spazio alle linee guida operative sui principali elementi del bilancio. Gli ammortamenti devono essere calcolati in modo proporzionale alla durata del periodo, considerando solo i cespiti effettivamente disponibili e pronti all’uso. I costi di manutenzione e sviluppo sono rilevati al momento del loro sostenimento, mentre quelli di sviluppo possono essere capitalizzati soltanto se rispettano i requisiti dell’OIC 24. I fondi per rischi e oneri devono essere iscritti solo se esistono i presupposti alla data di chiusura del periodo, e gli incentivi o premi di risultato vanno contabilizzati quando siano ragionevolmente certi, stimando la quota di maturazione sulla base di dati storici e previsioni attendibili. Le rimanenze e gli sconti quantità devono essere valutati in modo coerente con il bilancio annuale, evitando di anticipare effetti economici futuri. Le svalutazioni delle immobilizzazioni, invece, sono ammesse solo in presenza di indicatori di perdita di valore e non possono essere ripristinate nei periodi successivi, in un’ottica di prudenza contabile, con particolare attenzione all’avviamento e agli oneri pluriennali.

Per quanto riguarda la determinazione delle imposte, il nuovo OIC 30 stabilisce che quelle sul reddito del periodo intermedio vadano calcolate applicando l’aliquota fiscale annua effettiva stimata sul risultato ante imposte, garantendo così coerenza con il bilancio d’esercizio. Le differenze permanenti e temporanee devono essere imputate pro quota al Conto economico, tenendo conto anche delle eventuali perdite pregresse e delle variazioni di aliquota, in modo da rappresentare in maniera realistica il carico fiscale del periodo.

Il principio distingue inoltre tra bilanci ordinari, abbreviati e riferiti a microimprese, richiedendo sempre di esplicitare la conformità ai principi contabili nazionali. Restano invece escluse dall’ambito di applicazione del nuovo OIC 30 le situazioni straordinarie della vita societaria, come aumenti o riduzioni di capitale e operazioni di acquisto di azioni proprie, che continuano a essere disciplinate da norme specifiche.

Nel complesso, il nuovo OIC 30 rappresenta un passo avanti nella modernizzazione e sistematizzazione delle regole sui bilanci intermedi, offrendo alle imprese di ogni dimensione un quadro chiaro, coerente e operativo, capace di favorire la trasparenza e la comparabilità delle informazioni finanziarie verso gli stakeholder.

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Per quanto riguarda la determinazione delle imposte, il nuovo OIC 30 stabilisce che quelle sul reddito del periodo intermedio vadano calcolate applicando l’aliquota fiscale annua effettiva stimata sul risultato ante imposte, garantendo così coerenza con il bilancio d’esercizio. Le differenze permanenti e temporanee devono essere imputate pro quota al Conto economico, tenendo conto anche delle eventuali perdite pregresse e delle variazioni di aliquota, in modo da rappresentare in maniera realistica il carico fiscale del periodo.

Il principio distingue inoltre tra bilanci ordinari, abbreviati e riferiti a microimprese, richiedendo sempre di esplicitare la conformità ai principi contabili nazionali. Restano invece escluse dall’ambito di applicazione del nuovo OIC 30 le situazioni straordinarie della vita societaria, come aumenti o riduzioni di capitale e operazioni di acquisto di azioni proprie, che continuano a essere disciplinate da norme specifiche.

Nel complesso, il nuovo OIC 30 rappresenta un passo avanti nella modernizzazione e sistematizzazione delle regole sui bilanci intermedi, offrendo alle imprese di ogni dimensione un quadro chiaro, coerente e operativo, capace di favorire la trasparenza e la comparabilità delle informazioni finanziarie verso gli stakeholder.

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